IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9  marzo
1989, n. 86; 
  Vista la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 4 e l'allegato C; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
5 e l'allegato C; 
  Vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre  1992,
riguardante le misure di protezione dalle  zoonosi  specifiche  e  la
lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei  prodotti
di origine animale allo scopo  di  evitare  focolai  di  infezione  e
intossicazioni alimentari; 
  Vista la direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997,  che
modifica la citata direttiva 92/117/CEE; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 1998; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) zoonosi: qualsiasi malattia o infezione  che  puo'  trasmettersi
naturalmente dagli animali all'uomo; 
  b) agente zoonotico: qualsiasi batterio, virus o parassita che puo'
provocare zoonosi; 
  c) laboratorio nazionale  autorizzato:  ogni  laboratorio  pubblico
competente ad effettuare esami di campioni ufficiali per  individuare
l'eventuale presenza di un agente zoonotico; 
  d)  campione:  il  campione  prelevato  dal  proprietario   o   dal
responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato  a  loro
nome, per la ricerca di un agente zoonotico; 
  e)  campione  ufficiale:  il  campione   prelevato   dall'autorita'
competente ai fini dell'esame di un  agente  zoonotico;  il  campione
ufficiale, che deve  essere  prelevato  senza  preavviso,  deve  fare
riferimento alla specie, al tipo, al  quantitativo  e  al  metodo  di
raccolta nonche' all'identificazione dell'origine dell'animale o  del
prodotto di origine animale; 
  f) autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  le  autorita'  cui  sono
state delegate  le  funzioni  in  materia  di  profilassi  e  polizia
veterinaria, di sanita' pubblica e di  polizia  sanitaria,  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposiziani di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita
          europee (GUCE).

    
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".  L'art.  17,  comma  1,  cosi'
          recita: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non 
          si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge". 
            - La legge 9 marzo 1989, n.  86,  reca:  "Norme  generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi
          comunitari". Gli articoli 3 e 4 della suddetta legge  cosi'
          recitano: 
            "Art. 3 (Contenuti della  legge  comunitaria).  -  1.  Il
          periodico    adeguamento     dell'ordinamento     nazionale
          all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma,  dalla
          legge comunitaria annuale, mediante: 
            a)  disposizioni  modificative  o  abrogative  di   norme
          vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art.  1,
          comma 1; 
            b)  disposizioni  occorrenti  per  dare   attuazione,   o
          assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o  della
          commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera  a)
          del comma 1 dell'art. 1,  anche  mediante  conferimento  al
          Governo di delega legislativa; 
            c)  autorizzazione  al  Governo   ad   attuare   in   via
          regolamentare le direttive o le  raccomandazioni  (CECA)  a
          norma dell'art. 4". 
            "Art. 4 (Attuazione in via  regolamentare).  -  1.  Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,  le  direttive  possono  essere   attuate   mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 
            2. Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione delle quali  chiede  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3, lettera c). 
            3. Se le  direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita' della loro attuazione o se  si  rende  necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti  alla  applicazione  della   nuova
          disciplina,  la  legge  comunitaria   detta   le   relative
          disposizioni. 
            4.  Se   la   legge   comunitaria   lo   dispone,   prima
          dell'emanazione del regolamento, lo  schema  di  decreto  e
          sottoposto al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della   Repubblica
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso   tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere. 
            5. Il regolamento di attuazione e'  adottato  secondo  le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle   politiche
          comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore della  legge  comunitaria.  In  questa
          ipotesi il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve  essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere. 
            6. La legge comunitaria provvede in  ogni  caso  a  norma
          dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione  delle  direttive
          comporti: 
            a)   l'istituzione   di   nuovi   organi   o    strutture
          amministrative; 
            b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 
            7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono,
          per materie particolari, il recepimento di 
          direttive mediante atti amministrativi. 
            8. Al disegno di legge comunitaria e'  allegato  l'elenco
          delle   direttive   attuate   o   da   attuare    in    via
          amministrativa". 
            - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993". L'art. 4 e l'allegato C della suddetta  legge  cosi'
          recitano: 
            "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge n. 86 del 1989. 
            2. Gli  schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, del la legge  9
          marzo 1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge". 
                                  "ALLEGATO C 
                                                    (art. 4, comma 1) 
            92/117/CEE: direttiva  del  Consiglio,  del  17  dicembre
          1992, riguardante le misure  di  protezione  dalle  zoonosi
          specifiche e la lotta  contro  agenti  zoonotici  specifici
          negli animali e nei prodotti di origine animale allo  scopo
          di  evitare   focolai   di   infezioni   e   intossicazioni
          alimentari". 
            La direttiva e' stata pubblicata in G.U.C.E. L 62 del  15
          marzo 1993. 
            - La legge 24 aprile 1998, n.  128,  reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi derivanti dalla  appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  (Legge   comunitaria
          1995-1997)". L'art. 5 e l'allegato C della  suddetta  legge
          cosi' recitano: 
            "Art.  5  (Attuazione  di   direttive   comunitarie   con
          regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato  a
          dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di  cui
          all'allegato  C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del
          Consiglio  di  Stato,  attenendosi  a  principi  e  criteri
          direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle 
          lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2. 
            2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della
          legge 9 marzo 1989, n. 86, regolamenti di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo  possono  altresi',  per  tutte  le
          materie non coperte di  riserva  assoluta  di  legge,  dare
          attuazione  alle  direttive,   anche   se   precedentemente
          trasposte, di cui le  direttive  comprese  nell'allegato  C
          costituiscano   la   modifica,   l'aggiornamento   od    il
          completamento. 
            3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano
          di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga
          a  quanto  stabilito  nell'art.  8,  puo'   prevedere   nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  1,  per   le   fattispecie
          individuate  dalle  direttive  stesse,  adeguate   sanzioni
          amministrative,  che   dovranno   essere   determinate   in
          ottemperanza ai principi stabiliti in 
          materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2". 
                                  "ALLEGATO C 
                                                             (art. 5) 
            97/22/CE: direttiva del Consiglio, del  22  aprile  1997,
          che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le  misure
          di protezione delle zoonosi specifiche e  la  lotta  contro
          gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti
          di  origine  animale  allo  scopo  di  evitare  focolai  di
          infezioni e intossicazioni alimentari". 
            La direttiva e' stata pubblicata in G.U.C.E. L 113 del 30
          aprile 1997. 
           Nota all'art. 1: 
            - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: 
          "Istituzioni del servizio sanitario nazionale".